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Sez. 1, Sentenza n. 396 del 11/01/2006 (Rv. 588074 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Familiari di minorenni - Domanda di autorizzazione all'ingresso o permanenza in Italia in deroga alle norme ordinarie, "ex" art. 31, comma terzo, d.lgs. n. 286 del 1998 - Decreto della Corte di appello - Ricorso per cassazione "ex" art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588074-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

È ammissibile il ricorso straordinario per cassazione "ex" art. 111 Cost. avverso il decreto, pronunciato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 739-742 bis cod. proc. civ., con il quale la corte d'appello decide in ordine alla domanda di autorizzazione ad entrare o a permanere temporaneamente sul territorio nazionale, proposta, in deroga alle disposizioni generali sull'immigrazione, dal cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psico-fisico di un familiare minorenne, ai sensi dell'art.31, comma terzo, del d.lgs. n. 286 del 1998. Detto decreto, infatti, è finalizzato alla composizione di una controversia fra parti diverse, in vista dell'attribuzione di un bene della vita, esigendo la domanda di ingresso o di permanenza, nei casi di cui si tratta, un giudizio non limitato alla valutazione dell'interesse del minore, ma dovendo il giudice tenere conto di un delicato e complesso equilibrio di posizioni giuridiche diverse facenti capo, da un lato, al minore, e, dall'altro, ai componenti del nucleo titolari del diritto di assistere in Italia, anche se privi del permesso di soggiorno, il familiare minorenne, se questi viene a trovarsi nella particolare condizione di rischio, rilevante ai sensi della norma in esame. Pertanto, detta norma coinvolge una pluralità di titolari di diritti, fra i quali è teoricamente possibile anche un conflitto, fermo restando che controparte processuale è il pubblico ministero. Ne consegue il carattere decisorio del decreto in questione, che è, inoltre, definitivo, in quanto suscettibile di passare in giudicato "rebus sic stantibus", non essendo revocabile se non in presenza delle specifiche ipotesi di cui al citato art.31del d.lgs.n. 286 del 1998, e, cioè, quando vengano a cessare i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o per attività del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 739 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 740, Cod. Proc. Civ. art. 741 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 742, Cod. Proc. Civ. art. 742, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 31 com. 3, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)