Sez. 5, Sentenza n. 26140 del 13/12/2007 (Rv. 601156 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE | Accertamento di un maggior valore finale - Corrispondente adeguamento del valore iniziale - Istanza del contribuente - Ammissibilità - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE
In tema di INVIM, a fronte dell'accertamento, da parte dell'Ufficio, di un maggior valore finale rispetto a quello dichiarato, il contribuente può, con specifica e tempestiva istanza, soggetta alle regole del contraddittorio ed alle relative preclusioni nei diversi gradi del processo tributario, chiedere ed ottenere la rettifica del valore iniziale dichiarato, a condizione che la scusabilità dell'errore e la sua inidoneità a ridurre il differenziale imponibile risultino dalla denuncia.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 18 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 20
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)