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Sez. 5, Sentenza n. 22891 del 25/10/2006 (Rv. 594958 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE | Rettifica - Accertamento da parte dell'ufficio di un maggior valore iniziale - Correlativo adeguamento del valore finale - Necessità - Esclusione - Poteri delle commissioni tributarie - Limiti - Potere di operare d'ufficio un abbattimento proporzionale del valore finale - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-10-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594958-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE

In tema di INVIM straordinaria (art. 1 del d.l. 13 settembre 1991, n. 299, convertito in legge 18 novembre 1991, n. 363), la determinazione del valore iniziale integra un'operazione distinta e non necessariamente collegata alla quantificazione del valore finale, con la conseguenza che l'Ufficio il quale proceda alla riduzione del primo non è tenuto a rettificare anche il secondo. Se, quindi, l'Ufficio ritocchi il valore iniziale dichiarato dal contribuente, lasciando inalterato quello finale, la commissione tributaria non potrà solo per questo dichiarare la nullità dell'accertamento, ma unicamente verificare la congruità dell'intervento erariale, procedendo, se del caso e sempre che ne sia stata richiesta dal medesimo contribuente con specifica e tempestiva istanza, ad un proporzionale abbattimento del valore finale che valga a riallinearlo alla particolare situazione concreta.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/09/1991 num. 299 art. 1 CORTE COST., Legge 18/11/1991 num. 363 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)