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Sez. 1, Sentenza n. 11388 del 11/10/1999 (Rv. 530587 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE | Valore finale - Rettifica - Dovere dell'Ufficio di operare un correlativo adeguamento del valore iniziale - Esclusione - Adeguamento di tale valore, d'ufficio, da parte delle Commissioni Tributarie - Inammissibilità - Valore iniziale dichiarato - Rettifica da parte del contribuente - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1999-10-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530587-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - CALCOLO - IN GENERE

Al fine della determinazione dell'imponibile I.N.V.I.M. nella differenza fra valore iniziale e valore finale del bene trasferito, l'individuazione del primo valore integra operazione distinta e non necessariamente collegata rispetto a quella del secondo valore. Conseguentemente, a fronte dell'accertamento, da parte dell'Ufficio, di un maggior valore finale rispetto a quello dichiarato dal contribuente, deve escludersi sia il dovere dell'Ufficio di operare un correlativo adeguamento del valore iniziale, sia che tale adeguamento possa essere effettuato, di propria iniziativa, dalle Commissioni Tributarie. È solo il contribuente che, con specifica e tempestiva istanza, soggetta alle relative preclusioni nei diversi gradi di giudizio, può rettificare il valore iniziale dichiarato, ma soltanto ove dimostri un proprio giustificabile errore afferente l'iniziale dichiarazione, e purché non risulti ridotto l'imponibile differenziale risultante.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 13/09/1991 num. 299 art. 1 CORTE COST., Legge 18/11/1991 num. 363 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)