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Sez. 2, Sentenza n. 5589 del 20/12/1977 (Rv. 389182 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO E PER VIZI DI MOTIVAZIONE - ESTENSIONE DEI POTERI.*
Stato
decisa il 1977-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389182-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO E PER VIZI DI MOTIVAZIONE - ESTENSIONE DEI POTERI.*

Quando la Cassazione di una sentenza sia avvenuta tanto per violazione di norme di diritto che per vizi di motivazione, il giudice di rinvio e bensi vincolato al principio di diritto esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza che dispone il rinvio ma, rispetto ai punti decisivi per i quali il supremo collegio ha rilevato i vizi di motivazione, egli ha il potere-dovere di procedere al riesame e alla rivalutazione dei fatti, perche l'annullamento, sebbene pronunciato anche per violazione di norme di diritto, travolge, relativamente ai punti suddetti, la valutazione di merito compiuta nella sentenza cassata. (Conf 2548/76, mass n 381348).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)