Sez. 3, Sentenza n. 2548 del 07/07/1976 (Rv. 381348 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO E PER VIZI DI MOTIVAZIONE - ESTENSIONE DEI POTERI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO E PER VIZI DI MOTIVAZIONE - ESTENSIONE DEI POTERI.*
Quando la Cassazione di una sentenza sia avvenuta tanto per violazione di norme di diritto che per vizi di motivazione, il giudice di rinvio e bensi vincolato al principio di diritto esplicitamente o implicitamente enunciato nella sentenza che dispone il rinvio ma, rispetto ai punti decisivi per i quali il supremo collegio ha rilevato i vizi di motivazione, egli ha il potere-dovere di procedere al riesame e alla rivalutazione dei fatti, perche l'annullamento, sebbene pronunciato anche per violazione di norme di diritto, travolge, relativamente ai punti suddetti, la valutazione di merito compiuta nella sentenza cassata. (V 1915/75, mass n 375605).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)