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Sez. U, Sentenza n. 10183 del 19/10/1990 (Rv. 469493 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) - APPLICABILITÀ AGLI ENTI PUBBLICI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1990-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469493-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) - APPLICABILITÀ AGLI ENTI PUBBLICI - FATTISPECIE.*

Qualora il comune affidi in appalto a società privata la gestione di un centro elettronico (nella specie, per l'elaborazione di dati anagrafici, elettorali e finanziari, nonché in materia di paghe, stipendi e vaccinazioni), e detta società utilizzi locali, attrezzature, elaboratori e programmi del comune medesimo, senza un proprio apporto patrimoniale, nemmeno in termini di beni immateriali, si verifica violazione del divieto d'interposizione nelle prestazioni lavorative, di cui all'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, in considerazione della presunzione (assoluta) di appalto di mero lavoro, fissata dal terzo comma di detta norma, nonché dell'applicabilità della norma stessa, ai sensi del successivo quarto comma, anche agli enti pubblici, inclusi quelli non economici (in relazione ad attività di contenuto imprenditoriale, pur se rientranti nelle loro finalità pubblicistiche istituzionali). La predetta violazione implica nullità del contratto, per contrasto con disposizione imperativa (art. 1418 cod. civ.), e, quindi, può essere dedotta anche dal comune, per essere liberato dagli impegni assunti ed ottenere la restituzione dei corrispettivi già versati (salva restando l'esperibilità, da parte della società appaltatrice, dell'Azione generale di arricchimento, ove ne ricorrano le prescritte condizioni). (V 7259/87, mass n 455366).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2041, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)