diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7259 del 16/09/1987 (Rv. 455366 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - DISCIPLINA EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 1368 DEL 1960 - INTERPRETAZIONI - ACCORDO FRAUDOLENTO FRA IL DATORE DI LAVORO INTERMEDIANTE E QUELLO INTERMEDIATO - IRRILEVANZA - UTILIZZAZIONE DA PARTE DELL'INTERPOSTO DI CAPITALI, MACCHINE ED ATTREZZATURE DELLO APPALTANTE - VALORE PROBATORIO.*
Stato
decisa il 1987-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455366-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - DISCIPLINA EX ART. 1 DELLA LEGGE N. 1368 DEL 1960 - INTERPRETAZIONI - ACCORDO FRAUDOLENTO FRA IL DATORE DI LAVORO INTERMEDIANTE E QUELLO INTERMEDIATO - IRRILEVANZA - UTILIZZAZIONE DA PARTE DELL'INTERPOSTO DI CAPITALI, MACCHINE ED ATTREZZATURE DELLO APPALTANTE - VALORE PROBATORIO.*

L'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369, sancendo nei confronti di chiunque il divieto di intermediazione o interposizione lavorativa, non consente discriminazioni soggettive a seconda dello status professionale di coloro che agiscono in contravvenzione al divieto, sicché, anche se l'appalto venga conferito ad una impresa non fittizia, può verificarsi, nel caso concreto, una interposizione vietata, se, limitatamente ad un certo tipo di lavoro o servizi, vi sia la fornitura di mere prestazioni di lavoro senza assunzione di alcun rischio. (V 5494/87, mass n 454032; (V 2643/85, mass n 440441).*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)