Sez. 2, Sentenza n. 17808 del 30/08/2011 (Rv. 619389 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE | Regime antecedente alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 - Eccezioni riconvenzionali nuove proposte dall'appellante - Ammissibilità - Condizioni e limiti - Conseguenze - Eccezione di usucapione - Ammissibilità - Sussistenza - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - ECCEZIONI - NUOVE
In materia di procedimento civile, a norma dell'art. 345 cod. proc. civ. (nella formulazione antecedente alla riforma di cui alla legge 26 novembre 1990, n. 353, applicabile nella fattispecie "ratione temporis"), la proponibilità di eccezioni riconvenzionali nuove in appello deve ritenersi consentita all'appellante anche nel caso in cui venga, per l'effetto, ampliato il "thema decidendum", purché le eccezioni formulate nell'atto introduttivo siano dirette all'esclusivo fine di ottenere la reiezione della domanda avversaria. Ne consegue che l'eccezione riconvenzionale di usucapione, non introducendo una nuova pretesa, ma essendo rivolta essenzialmente al rigetto di quella della controparte, sia pure con allargamento dei poteri di indagine del giudice, ben può essere proposta per la prima volta in appello.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Legge 26/11/1990 num. 353 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)