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Sez. 1, Sentenza n. 740 del 25/02/1975 (Rv. 374090 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - REVOCABILITA - CONDIZIONI - EFFETTIVO PREGIUDIZIO PER LA MASSA - DIMOSTRAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/374090-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - REVOCABILITA - CONDIZIONI - EFFETTIVO PREGIUDIZIO PER LA MASSA - DIMOSTRAZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

Ai fini dell'accoglimento dell'Azione revocatoria proposta a norma dell'art 67 della legge fallimentare (RD 16 marzo 1942, n 267) e sufficiente che concorrano la conoscenza, da parte del terzo, dello stato di insolvenza del debitore, ed il compimento dell'atto nel periodo sospetto fissato dalla legge, mentre non e necessario anche l'accertamento dell'effettivo pregiudizio della massa dei creditori, il quale nella revocatoria fallimentare e sempre presunto, salva restando peraltro la possibilita di una prova contraria a tale presunzione. (V 422/74, mass n 368124; 3323/73, mass n 367222).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)