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Sez. 1, Sentenza n. 4703 del 26/05/1987 (Rv. 453349 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - REVOCABILITÀ - CONDIZIONI - EFFETTIVO PREGIUDIZIO PER LA MASSA - DIMOSTRAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1987-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453349-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - REVOCABILITÀ - CONDIZIONI - EFFETTIVO PREGIUDIZIO PER LA MASSA - DIMOSTRAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai fini dell'accoglimento dell'Azione revocatoria proposta ai sensi dell'art. 67 legge fall. È sufficiente che concorrano la conoscenza della parte del terzo dello stato di insolvenza del debitore ed il compimento dell'atto nel periodo sospetto fissato dalla legge, mentre non è necessario anche l'accertamento dell'effettivo pregiudizio della massa dei creditori, giacché tale pregiudizio nella revocatoria fallimentare è sempre presunto, fatta salva peraltro la possibilità di una prova contraria alla suddetta presunzione. (Conf 740/75, mass n 374090; (Conf 422/74, mass n 368124; (Conf 3323/73, mass n 367222).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)