Sez. 1, Sentenza n. 4206 del 24/02/2006 (Rv. 589969 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE | Danno - Nozione - Lesione della "par condicio creditorum" - Sufficienza - Presunzione di danno - Sussistenza - Prova contraria - Onere del convenuto in revocatoria - Configurabilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - IN GENERE
Nell'azione revocatoria fallimentare, a differenza che nella revocatoria ordinaria, la nozione di danno non è assunta in tutta la sua estensione, perché il pregiudizio alla massa - che può consistere anche nella mera lesione della "par condicio creditorum", o, più esattamente, nella violazione delle regole di collocazione dei crediti - è presunto in ragione del solo fatto dell'insolvenza. Si tratta, peraltro, di presunzione "iuris tantum", che può essere vinta dal convenuto, sul quale grava l'onere di provare che in concreto il pregiudizio non sussiste.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2741, Cod. Civ. art. 2901, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)