Sez. 5, Sentenza n. 3870 del 15/03/2002 (Rv. 553080 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE | Procedimento sanzionatorio in materia di intermediazione finanziaria - Art. 195 D.Lgs. n. 58 del 1998 - Decreto della corte d'appello in tema di opposizione alla sanzione amministrativa applicata dal Ministero del tesoro - Impugnabilità "ex" art. 111 Cost. - Conseguenze - Apprezzamento della corte d'appello in ordine al tempo necessario per l'accertamento dell'infrazione - Vizi relativi alla motivazione - Sindacabilità - Limiti.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE
In tema procedimento sanzionatorio previsto in materia di intermediazione finanziaria dall'art. 195 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, il decreto della corte d'appello (che decide l'opposizione contro il provvedimento con cui, su proposta della Banca d'Italia o della CONSOB, il Ministero del tesoro ha applicato la sanzione amministrativa) è impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione "ex" art. 111 Cost., con la conseguenza che il vizio di motivazione del decreto in ordine all'apprezzamento della congruità del tempo ragionevolmente necessario alla Banca d'Italia o alla CONSOB per l'accertamento degli estremi della violazione, da cui poi decorre il termine di novanta giorni per la contestazione mediante notifica all'interessato ai sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sindacabile in sede di legittimità non con la stessa ampiezza prevista per la insufficiente e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360, n. 5), cod. proc. civ., ma assume rilievo esclusivamente se si concreta in una totale carenza dell'apparato argomentativo ovvero in una mera apparenza di esso.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)