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Sez. 3, Sentenza n. 22382 del 29/11/2004 (Rv. 579113 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI | Condizione di procedibilità dell'azione - Configurabilità - Nullità della comunicazione - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze - Prospettazione per la prima volta in grado d'appello - Divieto dello "ius novorum" - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/579113-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - DINIEGO DI RINNOVAZIONE ALLA PRIMA SCADENZA - MODALITÀ, FORME E TERMINI

La sanzione di nullità comminata dall'art. 29, quarto comma, legge n. 392 del 1978 in caso di mancata specificazione nella comunicazione di diniego di rinnovazione alla prima scadenza del motivo - tra quelli tassativamente indicati nel medesimo art. - sul quale la disdetta si fonda, e la natura giuridica di condizione di procedibilità dell'azione da riconoscersi alla suddetta comunicazione, escludono che tali questioni, ove prospettate per la prima volta dal convenuto in appello, possano essere considerate eccezioni, e come tali ricondotte al regime del divieto dello "ius novorum" di cui all'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., essendo il giudice tenuto a rilevare d'ufficio la nullità (art. 421 cod. proc. civ.) e il difetto della condizione di procedibilità in questione.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)