Sez. 3, Sentenza n. 15561 del 11/08/2004 (Rv. 575949 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE | Cause di nullità - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITÀ - NULLITÀ DEL CONTRATTO - IN GENERE
La nullità (o l'inesistenza) di un contratto possono essere rilevate d'ufficio, anche per la prima volta in sede di gravame, ex art. 1421 cod. civ., ove siano in contestazione l'applicazione o l'esecuzione di un contratto la cui validità rappresenti un elemento costitutivo della pretesa, nel qual caso il giudice è tenuto a rilevare in qualsiasi stato e grado del giudizio, indipendentemente dall'attività assertiva delle parti, l'eventuale nullità del contratto stesso in quanto ostativa all'accoglimento della domanda per difetto di una delle sue condizioni. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto l'azione di rilascio per morosità della conduttrice rilevando la nullità del contratto per mancanza di causa, in quanto la conduttrice, quale collaboratrice domestica ammessa alla convivenza familiare, aveva diritto all'alloggio).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)