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Sez. L, Sentenza n. 6928 del 26/05/2000 (Rv. 536936 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Clausola del contratto collettivo autorizzante la sospensione del lavoro e della retribuzione - Attuazione dipendente dalla mera volontà del datore di lavoro - Illiceità - Conseguenze - Limiti - Diritto del lavoratore alla retribuzione - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/536936-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - SOSPENSIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

La clausola del contratto collettivo che autorizzi il datore di lavoro a sospendere unilateralmente il rapporto di lavoro e la relativa retribuzione, senza che ricorra una situazione obiettiva di forza maggiore, non imputabile al datore di lavoro, che determini l'impossibilità della prestazione - o altra situazione preventivamente valutata dalle parti ed espressamente indicata - è nulla perché la concreta operatività della stessa, e quindi la sospensione del rapporto, rimane assoggettata alla mera volontà del datore di lavoro e pertanto si risolve in una condizione meramente potestativa. Da tale nullità non consegue però automaticamente il diritto del dipendente alla retribuzione, atteso che il principio generale di corrispettività nel rapporto di lavoro comporta che, al di fuori di espresse deroghe legali (quale quella prevista dall'art. 2110 cod.civ. in caso di malattia del dipendente) o contrattuali, la retribuzione spetta solo se la prestazione viene eseguita, salvo che il datore di lavoro versi in una situazione di "mora credendi".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1355

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)