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Sez. L, Sentenza n. 6723 del 19/07/1994 (Rv. 487430 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - In genere | Provvedimento datoriale di sospensione del lavoro quale alternativa al licenziamento - Accettazione del lavoratore - Effetti - Configurabilità di una rinuncia alla retribuzione - Esclusione - Nullità dell'accordo sulla sospensione per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto per la sua dipendenza dalla volontà del datore di lavoro - Diritti del lavoratore alla retribuzione - Condizioni.
Stato
decisa il 1994-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487430-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Sospensione del rapporto - In genere

L'accettazione, da parte del lavoratore, del provvedimento datoriale di sospensione del lavoro, quale alternativa al licenziamento, per temporanea mancanza o insufficienza di commesse, comporta la perdita del diritto alla retribuzione, attesi il vincolo di corrispettività delle prestazioni dovute dalle parti del rapporto e la non ravvisabilità, nell'accettazione predetta, di una rinuncia (alla retribuzione) invalida ai sensi dell'art. 2113 cod. civ. o nulla siccome relativa a diritti di futura acquisizione. Qualora, peraltro, l'accordo che abbia per oggetto la sospensione del rapporto sia affetto da nullità (ex artt. 1346 e 1418 cod. civ.) per indeterminatezza o per indeterminabilità dell'oggetto - in quanto la sua concreta operatività dipenda dalla unilaterale volontà del datore di lavoro e non dal consensuale riconoscimento, ad opera dei contraenti, della ragione concreta ed attuale della sospensione del rapporto - ovvero perché la sospensione del rapporto, in quanto assoggettata alla mera volontà del datore di lavoro, sia collegata ad una condizione meramente potestativa (art. 1355 cod. civ.), non può ritenersi sussistente - in conformità con i principi di effettività e di corrispettività del rapporto di lavoro, di cui è espressione anche l'art. 2126 cod. civ. - il diritto alla retribuzione ove non si accerti l'esecuzione della prestazione lavorativa o, quanto meno, la messa a disposizione, da parte del lavoratore, delle proprie energie lavorative.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1346, Cod. Civ. art. 1355, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)