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Sez. 1, Sentenza n. 10160 del 20/11/1996 (Rv. 500650 - 01)

DEMANIO - DEMANIO STATALE - ARTISTICO | Bene immobile di interesse storico, artistico o archeologico - Comproprietà indivisa del soggetto pubblico in comunione con un soggetto privato - Demanialità accidentale del bene - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500650-01

DEMANIO - DEMANIO STATALE - ARTISTICO

Il secondo comma dell'art. 822 ed, in correlazione, l'art. 824 cod. civ. ricomprendono tra i beni del demanio accidentale dello Stato e, rispettivamente, degli enti locali, i soli immobili riconosciuti di notevole interesse, appartenenti per intero a quei soggetti pubblici. Va, pertanto, escluso che facciano parte del demanio accidentale dello Stato o degli enti locali - per intero, o anche soltanto per quota ideale - gli immobili riconosciuti di notevole interesse storico, artistico o archeologico, ai sensi della legge n. 1089 del 1939, rispetto ai quali detti soggetti siano titolari, unicamente, del diritto di comproprietà indivisa in comunione con un soggetto privato, mentre, in tale ipotesi, il soggetto pubblico vanta sul bene soltanto un diritto di comproprietà "pro indiviso" col soggetto privato, di natura meramente privatistica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 822, Cod. Civ. art. 824, Legge 01/06/1939 num. 1089 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)