diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 9665 del 26/09/1998 (Rv. 519203 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Termine annuale di impugnazione - Decorrenza dalla pubblicazione della sentenza - Omessa previsione del decorso dall'avviso di comunicazione o dalla notifica della sentenza - Dubbi di illegittimità costituzionale per contrasto con art. 23 e 3 Cost. - Infondatezza - Ragioni - Decorrenza dalla pubblicazione - Principio di formazione del giudicato indipendentemente dall'iniziativa delle parti - Collegamento necessario - Spostamento del "dies a quo" dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione - Radicale modificazione del sistema processuale e irrazionale limitazione del termine lungo di impugnazione alle sole parti costituite in giudizio - Confronto con termini processuali dipendenti dalla comunicazione - Rilevanza - Esclusione, stante la diversità dei provvedimenti e la diversa durata dei termini.
Stato
decisa il 1998-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519203-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA

Va escluso ogni profilo di contrasto fra gli articoli 24 e 3 Cost. e la norma di cui all'art. 327 cod. proc. civ., secondo cui il termine annuale di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza, anziché dall'avviso di comunicazione o dalla notifica della stessa. Deve infatti ritenersi, quanto al primo profilo di supposta illegittimità costituzionale, che - anche alla luce delle indicazioni della sentenza n. 584 del 1980 della Corte Costituzionale - una diversa disciplina del termini in argomento sconvolgerebbe il sistema delle impugnazioni nel quale la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del "dies a quo" dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio alle quali soltanto la sentenza è comunicata "ex officio" a norma dell'art. 133 cod. proc. civ.. Quanto al possibile contrasto con l'art. 3 della Costituzione deve escludersi che rispetto al termine particolarmente ampio di cui al cit. art. 327 possano operare come "tertium comparationis" termini particolarmente brevi (quali ad es. quelli propri della materia fallimentare: art. 26 legge fall.; art. 98 comma primo e 100 comma primo della medesima legge) il cui decorso, a seguito di declaratoria di incostituzionalità, è legato alla comunicazione sulla diversità del provvedimento impugnato e sulla diversa durata dei termini prescritti.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 136 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)