Sez. 6, Sentenza n. 3346 del 11/07/1994 Cc. (dep. 05/11/1994) Rv. 200061 - 01
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale | Estradizione - Convenzione di Parigi del 13 dicembre 1957 - Principio del "ne bis in idem" - Limiti di applicabilità.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere - Prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale
Secondo la convenzione europea di estradizione firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 il principio del "ne bis in idem" vale solo quando l'estradando sia stato processato con sentenza irrevocabile nello Stato richiesto; tale principio pertanto non può essere invocato con riferimento a riapertura delle indagini nello Stato richiedente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 696 PENDENTE, Legge 30/01/1963 num. 300 CORTE COST., Tratt. Internaz. 13/12/1957
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)