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Sez. 2, Sentenza n. 7385 del 18/01/2007 Ud. (dep. 22/02/2007) Rv. 235819 - 01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM") | "Ne bis in idem" internazionale - Art. 54 della Convenzione di Schengen - Provvedimento di archiviazione dell'Autorità giudiziaria estera - Operatività - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-01-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235819-01

COSA GIUDICATA - DIVIETO DI UN SECONDO GIUDIZIO ("NE BIS IN IDEM")

Il principio del "ne bis in idem" internazionale, previsto dall'art. 54 della Convenzione di Schengen, può operare anche nel caso in cui, sullo stesso fatto e nei confronti dello stesso soggetto, sia intervenuta una pronuncia di archiviazione dell'Autorità giudiziaria estera, a condizione però che il soggetto interessato adempia all'onere di dimostrare, eventualmente mediante la produzione degli atti del giudizio o dei verbali di causa, che con il provvedimento di archiviazione è stato compiuto un apprezzamento nel merito circa l'infondatezza della notizia di reato, con conseguente giudizio di non colpevolezza, suscettibile di passaggio in cosa giudicata e di esplicare pertanto un'efficacia preclusiva all'instaurazione di altro giudizio.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 696 PENDENTE, Legge 30/09/1993 num. 388, Tratt. Internaz. 14/06/1985

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)