diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1560 del 18/09/1970 (Rv. 347441 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - CONTENUTO - ESPLICAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO, DI UN SINDACATO DI MERITO IN IPOTESI DI POSSIBILITA DI GIUDIZIO SULLA SOLA LEGITTIMITA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - ESERCIZIO DI UN POTERE DEL TUTTO INESISTENTE - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1970-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/347441-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - SINDACATO DELLA CORTE DI CASSAZIONE - CONTENUTO - ESPLICAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO, DI UN SINDACATO DI MERITO IN IPOTESI DI POSSIBILITA DI GIUDIZIO SULLA SOLA LEGITTIMITA DELL'ATTO AMMINISTRATIVO - ESERCIZIO DI UN POTERE DEL TUTTO INESISTENTE - SINDACABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE.*

Il Sindacato delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione sulle decisioni del consiglio di stato puo riguardare solo l'osservanza dei limiti esterni della giurisdizione del consiglio stesso. Tra le ipotesi in cui questi limiti vengono superati sono compresi quella di esplicazione di un Sindacato di merito, allorche si poteva giudicare soltanto sulla legittimita dell'atto amministrativo e quella di Esercizio di un potere del tutto inesistente, come nel caso di pronuncia di annullamento di un atto amministrativo non impugnato. Quest'ultimo caso si verifica pero esclusivamente quando l'atto annullato sia del tutto estraneo alle azioni esercitate dinanzi al consiglio di stato, non invece quando l'atto costituisca un antecedente o un presupposto di quello impugnato, spettando al consiglio il potere di stabilire se l'impugnativa sia estesa a tale atto antecedente o presupposto e costituendo vizio di ultrapetizione, non attinente alla giurisdizione, l'eventuale errore compiuto al riguardo dal consiglio stesso. (nella specie, il consiglio di stato aveva annullato l'art 1 di un invito a partecipare a licitazione privata a mezzo di schede segrete per la concessione della gestione di un caffe, ristoratore di una stazione ferroviaria, perche il canone annuo base era stabilito in misura pari ad una percentuale degli incassi lordi e non in cifra fissa, in contrasto con l'art 75, primo comma del regolamento sulla contabilita di stato. Il ricorrente aveva dedotto che tale decisione del consiglio di stato era stata data non in esplicazione di un Sindacato di legittimita, bensi in base ad un giudizio di merito. Il SC ha rigettato tale assunto, enunciando il principio che precede). (V 3152'68 mass n 336057).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)