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Sez. U, Sentenza n. 2236 del 12/07/1971 (Rv. 353044 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - VIZI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE - NOZIONE - SUPERAMENTO DEI LIMITI ESTERNI DELLA GIURISDIZIONE - DECISIONE SU DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO NON IMPUGNATO - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - INTERPRETAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO, DEI MOTIVI D'IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1971-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/353044-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - VIZI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE - NOZIONE - SUPERAMENTO DEI LIMITI ESTERNI DELLA GIURISDIZIONE - DECISIONE SU DI UN PROVVEDIMENTO AMMINISTRATIVO NON IMPUGNATO - AMMISSIBILITA DEL RICORSO - INTERPRETAZIONE, DA PARTE DEL CONSIGLIO DI STATO, DEI MOTIVI D'IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITA.*

Poiche il Sindacato sulle decisioni giurisdizionali del consiglio di stato attribuito alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dall'art 111 cost, che ha in parte modificato l'art 48 tu 26 giugno 1924, n 1054, attiene soltanto alla giurisdizione, tali decisioni sono annullabili solo quando con esse risultino superati i limiti esterni della giurisdizione spettante al consiglio di stato, o quando esso abbia declinato la giurisdizione che gli spettava, e non mai per qualsiasi altro vizio determinato da errore del giudizio o del procedimento. In particolare, il superamento dei limiti esterni si puo, tra l'altro, verificare quando si eserciti il controllo giurisdizionale su un atto che non sia stato investito dall'impugnativa della parte, ma non quando, nell'ambito di un'impugnazione ritualmente proposta, il giudice eserciti il potere interpretativo che gli spetta al fine della identificazione dei motivi dell'impugnazione stessa. (V 1560-70, mass n 347441' 744-70, mass n 346010).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 48

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)