Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 283 del 1984
Massime (2)
Massima n. 14814
- Riscossione delle imposte
- Pignoramento
- Mobili pignorati nella casa di abitazione comune
- Limiti alla facoltà di proporre opposizione
- Questione analoga già dichiarata infondata
- Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dell'art. 52, secondo comma, lett. b) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui (nel corso di procedura esecutiva per riscossione di imposte dirette) non consente al coniuge, ai parenti ed affini fino al terzo grado del contribuente, conviventi con quest'ultimo di proporne opposizione ex art. 619 c.p.c. per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione comune, in quanto analoga questione è stata dichiarata non fondata ed il giudice remittente non ha addotto argomenti nuovi. - S. n. 42/1964.
Norme impugnate
- art. 52, comma 2, lett. b) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Parametri
Massima n. 14815
- Esecuzione forzata per obbligazioni pecuniarie
- Mobili pignorati nelle case di abitazione comune
- Opposizione di terzo (genitore convivente)
- Limiti
- Irrilevanza della questione
- Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile per irrilevanza, la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 621 c.p.c., nella parte in cui non consente al genitore convivente col debitore, quale terzo opponente, di provare con testimoni il suo diritto sui beni pignorati nella casa comune, quando tale diritto sia verosimile per la qualità, in quanto con la stessa ordinanza è stata dichiarata la manifesta infondatezza della questione relativa alla improponibilità dell'opposizione ex art. 619 c.p.c. del coniuge, dei parenti ed affini entro il terzo grado del contribuente, conviventi con quest'ultimo, in relazione ai mobili pignorati nella casa di abitazione comune in procedimenti di espropriazione esattoriale (ved. massima A).
Norme impugnate
- art. 621 c.p.c.
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; art. 621 cod. proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 28 ottobre 1982 dal Pretore di Caltagirone nel procedimento civile vertente tra Parisi Antonino ed altra ed Esattoria II.DD. di Caltagirone, iscritta al n. 943 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 149 dell'anno 1983.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 febbraio 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Caltagirone con l'ordinanza in epigrafe ha promosso questione di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 52, secondo comma, lett. b) d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 nella parte in cui non consente al coniuge, ai parenti ed affini fino al terzo grado del contribuente, conviventi con quest'ultimo, di proporre l'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ., per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione comune;
b) dell'art. 621 cod. proc. civ., nella parte in cui non consente al terzo opponente di provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa del debitore, quando tale diritto sia reso verosimile dalla qualità, posseduta dall'opponente, di genitore convivente con il debitore;
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
punto 2
Considerato che questione analoga a quella sub a) è stata dichiarata non fondata con sentenza n. 42/1964 e che il Pretore non adduce argomenti nuovi;
che la questione sub b) risulta manifestamente inammissibile per irrilevanza, una volta riconosciuta la manifesta infondatezza della prima.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara a) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lett. b) del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; b) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 621 cod. proc. civ., sollevate dall'ordinanza in epigrafe in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 dicembre 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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