Sez. U, Sentenza n. 3524 del 04/12/1971 (Rv. 355179 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - MOTIVI DEL RICORSO - AMBITO - MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE - ESTREMI - CENSURE RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITA) - CONSIGLIO DI STATO - MOTIVI DEL RICORSO - AMBITO - MOTIVI ATTINENTI ALLA GIURISDIZIONE - ESTREMI - CENSURE RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELLA GIURISDIZIONE - INAMMISSIBILITA.*
Le decisioni del consiglio di stato possono essere impugnate davanti alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione. Poiche, pertanto, il controllo e circoscritto all'osservanza dei soli limiti esterni della giurisdizione del consiglio di stato, cioe all'esistenza di quei soli vizi che attengono all'essenza della funzione, escluso ogni Sindacato sul modo di Esercizio della funzione stessa, restano sottratte al controllo della Cassazione le violazioni dipendenti, comunque, da erronee e false applicazioni di norme giuridiche, da vizio del processo logico della decisione, da una manchevole valutazione delle prove e dall'inosservanza delle norme che regolano lo svolgimento del processo. (Conf 744'70, mass n 346010; 338527).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)