Sez. U, Sentenza n. 2031 del 28/04/1989 (Rv. 462619 - 01)
REQUISIZIONI - DI ALLOGGI - IN FAVORE DI PERSONA RIMASTA SENZA ABITAZIONE A SEGUITO DEL TERREMOTO IN CAMPANIA E BASILICATA - PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO - PAGAMENTO DEI CANONI - AZIONE NEI CONFRONTI DEL COMUNE.*
REQUISIZIONI - DI ALLOGGI - IN FAVORE DI PERSONA RIMASTA SENZA ABITAZIONE A SEGUITO DEL TERREMOTO IN CAMPANIA E BASILICATA - PROPRIETARIO DELL'ALLOGGIO - PAGAMENTO DEI CANONI - AZIONE NEI CONFRONTI DEL COMUNE.*
Il proprietario di un alloggio, che sia stato requisito ed assegnato a persona rimasta senza abitazione a seguito del terremoto in Campania e Basilicata, può adire il giudice ordinario, per ottenere nei confronti del comune, condanna al pagamento dei canoni che l'assegnatario non abbia provveduto a versare, secondo la disciplina del d.l. 27 febbraio 1982 n. 57 (convertito, con modificazioni, in legge 29 aprile 1982 n. 187), tenuto conto che si tratta di credito direttamente costituito nel rapporto con il comune medesimo (salva restando l'eventuale rivalsa di questi verso lo stato, in forza di rapporto di delegazione esterna), e che, inoltre, la relativa pretesa non è soggetta al preventivo esperimento di istanze in Sede amministrativa, ai sensi dell'art. 1 di detto decreto, riferendosi tale norma al diverso caso di domande nei confronti della gestione commissariale.*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/02/1982 num. 57 art. 1, Legge 29/04/1982 num. 187 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)