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Sez. 3, Sentenza n. 9847 del 21/11/1994 (Rv. 488749 - 01)

CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI | Funzioni proprie del commissario straordinario per le zone terremotate della Campania ex legge n. 187 del 1982 - Delega al Sindaco - Natura - Effetti - Ricovero dei terremotati del 1980 - Convenzione stipulata tra il Sindaco ed il proprietario di una pensione o albergo - Domanda di risoluzione - Legittimazione passiva.
Stato
decisa il 1994-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488749-01

CALAMITÀ PUBBLICHE - CALAMITÀ NATURALI - TERREMOTI

La delega al Sindaco di funzioni proprie del Commissario straordinario per le zone terremotate della Campania, "ex lege", 29 aprile 1982 n. 187, ha la natura e gli effetti di una delegazione amministrativa interorganica, avendo il Sindaco, nello specifico settore, funzione di ufficiale del governo dotato di poteri di intervento immediato nella qualità di organo della protezione civile (art. 16 d.P. 6 febbraio 1981 n. 66) con la conseguenza che gli atti compiuti dal Sindaco nell'esercizio dei poteri delegati sono direttamente riferibili al Ministro della Protezione civile che è, perciò, passivamente legittimato nelle controversie che ne derivano. Pertanto, rispetto alla domanda di risoluzione di una convenzione stipulata, per il ricovero dei terremotati del 1980, tra il Sindaco ed il proprietario di una pensione o albergo ed alla domanda di pagamento dell'indennizzo dovuto in base a tale convenzione, è legittimato passivamente il ministro per il coordinamento della protezione civile (subentrato al commissario straordinario per le zone terremotate della Campania, ex legge 29 aprile 1982 n. 187, che ha convertito, con modifiche, il D.L. 27 febbraio 1982 n. 57) e non il comune, anche perché l'art. 1 comma ottavo del citato D.L. n. 57 del 1982 (nella specie, applicabile "ratione temporis") prescrive che quanti hanno diritti da far valere nei confronti della gestione del commissario (cui si riconduce l'attività svolta dal sindaco, in virtù di delegazione amministrativa interorganica, per conto del medesimo) debbono presentare le correlative domanda al ministro per il coordinamento della protezione civile ai sensi e per gli effetti di cui ai commi primo e secondo dell'art. 8 della legge 4 dicembre 1956 n. 1404 (e cioè con gli adempimenti e nelle forme della procedura amministrativa per la liquidazione dei debiti degli enti soppressi, la quale fa salva l'immediata esperibilità dell'azione giudiziaria).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Legge 04/12/1956 num. 1404 art. 8 CORTE COST., Decreto Legge 27/02/1982 num. 57 art. 1, Legge 29/04/1982 num. 187 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)