Sez. 1, Sentenza n. 5250 del 29/05/1999 (Rv. 526847 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ | Provvedimento dichiarativo - Avvenuta abrogazione dell'art. 357 cod. proc. civ. - Conseguenze - Competenza - Natura di sentenza - Configurabilità - Conseguenze.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - AMMISSIBILITÀ ED INAMMISSIBILITÀ
In conseguenza dell'abrogazione dell'art. 357 cod. proc. civ. (che contemplava e disciplinava il reclamo al collegio contro le ordinanze del giudice istruttore dichiarative dell'inammissibilità e/o dell'improcedibilità e dell'estinzione dell'appello) operata dall'art. 89 della legge 26 novembre 1990 n. 353 (come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 571 del 1994 convertito in legge 6 dicembre 1994, n. 673), deve ritenersi che la pronuncia di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al Collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello) ed abbia natura formale di sentenza, non essendo quei provvedimenti più soggetti a reclamo ed essendo perciò decisori e definitivi.
Riferimenti normativi: Legge 26/11/1990 num. 353 art. 89, Cod. Proc. Civ. art. 357
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)