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Sez. L, Sentenza n. 14936 del 18/11/2000 (Rv. 541859 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE | Provvedimento dichiarativo dell'estinzione emesso in forma di ordinanza dal collegio in sede di appello - Reclamo allo stesso collegio - Inammissibilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Sottoscrizione dell'ordinanza collegiale da parte del solo presidente - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541859-01

PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE - IMPUGNAZIONE

Il provvedimento con il quale il collegio - nel giudizio di appello - dichiari l'estinzione del processo, ancorché emesso nella forma dell'ordinanza, ha contenuto sostanziale di sentenza, giusta la previsione dell'art. 306, ultimo comma, cod. proc. civ., e, pertanto, non è soggetto a reclamo al collegio, ma a ricorso per cassazione della parte che ha interesse a contrastare tale declaratoria di estinzione. Tale mezzo di impugnazione può anche essere utilizzato - in alternativa alla proposizione di una autonoma azione di accertamento del vizio o di una eccezione "ad hoc" in sede esecutiva- per far valere il vizio di nullità - inesistenza del provvedimento, derivante dalla sua sottoscrizione da parte del solo presidente del collegio in assenza di elementi che ne facciano ritenere la congiunta qualità di relatore o estensore, purché nel rispetto delle relative regole di ammissibilità, ivi comprese quelle relative alla tempestività del ricorso. (Nel caso di specie - relativo ad un giudizio pendente alla data del 30 aprile 1995 - la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità di ricorso proposto fuori termine avverso un'ordinanza dichiarativa dell'estinzione del processo firmata dal solo presidente, non cumulante in sè anche la qualità di relatore o estensore del provvedimento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 308, Cod. Proc. Civ. art. 357, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 89, Legge 26/11/1990 num. 353 art. 90 CORTE COST., Legge 20/12/1995 num. 534 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)