diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 11531 del 22/10/1992 (Rv. 479100 - 01)

Procedimento civile - Estinzione del processo - Provvedimento del giudice - Impugnazione | Provvedimento collegiale dichiarativo in appello dell'estinzione del processo emesso nella forma dell'ordinanza - Reclamo al collegio - Inammissibilità - Ricorso per cassazione - Esperibilità - Sottoscrizione dell'ordinanza da parte del solo presidente non relatore - Vizio di nullità - Inesistenza - Cassazione con rinvio allo stesso giudice - Necessità.
Stato
decisa il 1992-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479100-01

Procedimento civile - Estinzione del processo - Provvedimento del giudice - Impugnazione

Il provvedimento collegiale, dichiarativo, nel giudizio di appello, dell'estinzione del processo, ancorché emesso nella forma dell'ordinanza e non della sentenza, non è soggetto al reclamo al collegio, ma la parte che ha interesse a contrastare tale declaratoria di estinzione è tenuta ad impugnarlo con ricorso per Cassazione, trattandosi di un provvedimento che ha natura sostanziale di sentenza, per il suo contenuto decisorio e definitivo. Consegue che, il provvedimento stesso deve, ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ., essere sottoscritto dal presidente del collegio e dall'estensore, mentre, ove sia sottoscritto solo dal primo - che non sia anche relatore, così da far presumere il cumulo, in capo a lui, anche della qualità di estensore, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 276 cod. proc. civ. - è viziato da nullità inesistenza ex art. 161 cod. proc. civ., con l'ulteriore conseguenza che, in esito alla sua cassazione per tale motivo, la causa deve essere rimessa allo stesso giudice "a quo".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)