Sez. 1, Sentenza n. 3755 del 22/06/1985 (Rv. 441337 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE - TESTIMONIANZA DE RELATO - UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE - TESTIMONIANZA DE RELATO - UTILIZZAZIONE DA PARTE DEL GIUDICE DEL MERITO - CONDIZIONI.*
La deposizione "de relato ex parte", con la quale cioè il teste riferisce dichiarazioni resegli da uno dei contendenti, pure se priva di valore probatorio, isolatamente considerata, può fornire al giudice del merito utili elementi di convincimento, non soltanto ove sia suffragata da altre risultanze acquisite al processo, ma anche quando trovi riscontro in circostanze oggettive o soggettive ad essa estrinseche, come si può verificare nel caso in cui sia attinente a comportamenti intimi e riservati delle parti, non suscettibili di percezione diretta dei testimoni (nella specie, comportamenti di coniugi separati durante una temporanea ripresa della convivenza, da valutarsi al fine di stabilire la ricorrenza o meno di una riconciliazione). (V 2565/79, mass n 398902).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 154 CORTE COST., Cod. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)