Sez. L, Sentenza n. 6537 del 20/03/2014 (Rv. 630087 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Disciplina ex art. 4 legge n. 108 del 1990 - Inderogabilità - Nullità dell'art. 33 c.c.n.l. lavoratori giornalistici - Giornalisti - Ragioni.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE
L'art. 4, comma 2, della legge 11 maggio 1990, n. 108, che esclude la tutela reale per i licenziamenti illegittimi nei confronti dei prestatori di lavoro ultrasessantenni in possesso dei requisiti pensionistici, fa riferimento ai presupposti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, solo al verificarsi dei quali il prestatore di lavoro ha l'onere di impedire la cessazione del regime di stabilità, entro un certo termine di decadenza, esercitando l'opzione per la prosecuzione del rapporto di lavoro. Ne consegue la nullità dell'art. 33 del c.c.n.l. per il settore giornalistico, nella parte in cui consente all'azienda di recedere liberamente dal rapporto, nei confronti di lavoratore che abbia raggiunto i 60 anni di età e sia titolare di un'anzianità contributiva previdenziale di 33 anni, non potendosi limitare il diritto del giornalista di avvalersi della pensione di vecchiaia e del consequenziale diritto, di fonte legale, alla continuazione del rapporto lavorativo sino al compimento del 65° anno di età.
Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/05/1990 num. 108 art. 4 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)