Sez. 3, Sentenza n. 4420 del 15/10/1977 (Rv. 388003 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIA - CHIAMATA DEL TERZO RESPONSABILE DA PARTE DEL CONVENUTO - CONFIGURABILITA - DOMANDA IMPLICITA DELL'ATTORE NEI CONFRONTI DEL TERZO - CONDANNA DEL CHIAMATO - EXTRAPETIZIONE - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - SU ISTANZA DI PARTE (CHIAMATA) - COMUNIONE DI CONTROVERSIA - CHIAMATA DEL TERZO RESPONSABILE DA PARTE DEL CONVENUTO - CONFIGURABILITA - DOMANDA IMPLICITA DELL'ATTORE NEI CONFRONTI DEL TERZO - CONDANNA DEL CHIAMATO - EXTRAPETIZIONE - ESCLUSIONE.*
Quando il convenuto chiama in giudizio un terzo, al fine di farlo dichiarare unico responsabile nei confronti della pretesa attrice, e conseguire cosi la propria liberazione, si verifica un'ipotesi di comunanza di causa, per cui, se l'attore estende la propria domanda al chiamato anche implicitamente (nella specie, rimettendosi sostanzialmente al giudice per l'individuazione del soggetto obbligato), l'accertamento della responsabilita di quest'ultimo consente di emettere direttamente a suo carico una pronuncia di condanna, senza incorrere nel vizio di extrapetizione. (Conf 986/75, mass n 374382; (Conf 2408/71, mass n 353361).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)