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Sez. 2 - , Sentenza n. 27556 del 17/05/2019 Ud. (dep. 20/06/2019) Rv. 276118 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E VIOLENZA PRIVATA | C.d. "domanda di lavoro" – Condotta intimidatoria – Estorsione – Esclusione – Violenza privata – Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-05-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/276118-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - ESTORSIONE E VIOLENZA PRIVATA

Si configura il delitto di violenza privata, e non quello di estorsione, nel caso in cui la minaccia posta in essere dall'agente abbia ad oggetto la richiesta di riassunzione presso un cantiere di lavoro dal quale era stato precedentemente licenziato atteso che tale minaccia, pur essendo diretta al conseguimento di un ingiusto profitto, non arreca alcun danno ingiusto alla vittima, che dovrebbe retribuire l'attività lavorativa che si intende effettivamente prestare, ma si limita a comprimerne l'autonomia contrattuale con l'imposizione di una posizione lavorativa regolare. (In motivazione la Corte ha precisato che la c.d. "domanda di lavoro", anche se posta in essere con modalità intimidatorie, volta allo svolgimento di regolare attività lavorativa si distingue dalla "guardianie" imposte dal crimine organizzato per attuare un concreto controllo del territorio).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)