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Sez. 2, Sentenza n. 1717 del 11/12/2025 Ud. (dep. 15/01/2026) Rv. 289195-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA | Minaccia volta a costringere la persona offesa a consegnare, contro la propria volontà, denaro di proprietà dell’autore del reato - Configurabilità del reato - Delitto di estorsione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-12-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/289195-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTA' INDIVIDUALE - VIOLENZA PRIVATA

Integra il delitto di violenza privata, e non quello di estorsione, la minaccia finalizzata a costringere la persona offesa a consegnare, contro la propria volontà, somme di denaro appartenenti al soggetto agente, non ricorrendo, in tal caso, né l'ingiusto profitto, né l'altrui danno patrimoniale. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la decisione con cui si era ritenuta la configurabilità del più grave delitto di estorsione, evidenziando che non risultava accertato se la somma consegnata dalla parte lesa le appartenesse o fosse, invece, riconducibile all'imputato, atteso che la stessa era stata prelevata da un conto corrente a quest'ultimo intestato, sul quale la prima, in assenza di limitazioni della capacità di agire dell'imputato medesimo, aveva la delega ad operare in forza di accordi informali).

Cod. Pen. art. 610, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)