diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 48461 del 28/11/2013 Ud. (dep. 04/12/2013) Rv. 258168 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE | Estorsione contrattuale - Elemento oggettivo - Ingiusto profitto e altrui danno - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/258168-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - ESTORSIONE - IN GENERE

Nell'estorsione patrimoniale, che si realizza quando al soggetto passivo sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l'agente o con altri soggetti, l'elemento dell'ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che aveva qualificato come minaccia aggravata invece che come tentata estorsione la richiesta di assunzione di un dipendente attuata con modalità violente e minacciose di tipo mafioso).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 612, Cod. Pen. art. 629 CORTE COST., Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)