Sez. 3, Sentenza n. 10599 del 12/12/1994 (Rv. 489134 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTRATTI ULTRANOVENNALI | Disciplina dell'opponibilità delle locazioni all'acquirente e dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione per le locazioni dei beni pignorati - Incompatibilità con la nuova disciplina della forma dei contratti agrari di affitto ultranovennali - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - CONTRATTI ULTRANOVENNALI
In tema di contratti agrari, non esiste alcuna incompatibilità logica o giuridica tra la disciplina dell'opponibilità delle locazioni all'acquirente (art. 2923 cod. civ.) e dell'autorizzazione del giudice dell'esecuzione necessaria per le locazioni dei beni pignorati (art. 560 cod. proc. civ.) e la nuova disciplina della forma dei contratti agrari di affitto ultranovennali, di cui all'art. 41 della legge 3 maggio 1982 n.203, incidendo quest'ultima norma soltanto sui requisiti di tali contratti, diversamente regolati dalla legge anteriore (artt. 1350 n.8 e 2643 n.8 cod. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2923, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 41, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 58
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)