Sez. 3, Sentenza n. 10651 del 29/10/1997 (Rv. 509356 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTRATTI ULTRANOVENNALI | Di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto - Validità ed efficacia nei confronti dei terzi - Disciplina ex art. 41 della legge n. 203 del 1982 - Portata - Contratti stipulati in forma verbale e non trascritti - Validità ed efficacia - Sussistenza - Deroga alla disciplina dell'art. 1350 e dell'art 2643 cod. civ. - Configurabilità - Deroga all'art. 2923 cod. civ. ed all'art. 560 cod. proc. civ. - Esclusione.
CONTRATTI AGRARI - CONTRATTI ULTRANOVENNALI
La norma di cui all'art. 41 della legge n. 203 del 1982, relativa ai contratti ultranovennali di affitto di fondi rustici a coltivatore diretto, dei quali stabilisce la validità e l'efficacia anche nei confronti dei terzi, pur se stipulati in forma verbale e non trascritti, modifica la precedente disciplina - costituita dagli art. 1350, n.8, e 2643, n. 8 cod. civ., secondo la quale tutti i contratti di locazione immobiliari ultranovennali - quindi anche quelli agrari - debbono farsi per atto pubblico o scrittura privata, sotto pena di nullità. Nessuna incompatibilità è dato invece di ravvisare tra l'art. 41 suddetto ed altre norme anteriori quali quelle di cui all'art. 2923 cod. civ. e 560 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2643, Cod. Civ. art. 2923, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)