Sez. 3, Sentenza n. 16242 del 03/08/2005 (Rv. 584974 - 01)
CONTRATTI AGRARI - CONTRATTI ULTRANOVENNALI | Di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto - Validità ed efficacia nei confronti dei terzi - Disciplina ex art. 41 della legge n. 203 del 1982 - Portata - Contratti stipulati in forma verbale e non trascritti - Deroga alla disciplina degli artt. 1350 e 2643 cod. civ. - Configurabilità - Deroga agli artt. 2923 cod. civ. e 560 cod. proc. civ. - Esclusione - Conseguenze.
CONTRATTI AGRARI - CONTRATTI ULTRANOVENNALI
La norma di cui all'art. 41 della legge n. 203 del 1982, relativa ai contratti ultranovennali di affitto di fondi rustici a coltivatore diretto, dei quali stabilisce la validità e l'efficacia anche nei confronti dei terzi pur se stipulati in forma verbale e non trascritti, modifica la precedente disciplina - costituita dagli art. 1350, n.8, e 2643, n. 8 cod. civ., secondo la quale tutti i contratti di locazione immobiliari ultranovennali (e quindi anche quelli agrari) debbono farsi per atto pubblico o scrittura privata, sotto pena di nullità. Nessuna incompatibilità è invece ravvisabile tra l'art. 41 suddetto ed altre norme anteriori, l'art. 2923 cod. civ. e l'art. 560 cod. proc. civ., che disciplinano l'ipotesi del pignoramento del bene oggetto del rapporto agrario; ne consegue che, in tal caso, il contratto di affitto agrario ultranovennale è opponibile all'aggiudicatario d'asta solo se recante data certa anteriore al pignoramento, e, se non trascritto, solo nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 2643 n. 8, Cod. Civ. art. 2923, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)