Sez. 5 - , Sentenza n. 987 del 14/01/2022 (Rv. 663610 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI | Attività agricola - Regime speciale ex art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Rapporto di soccida - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DISPOSIZIONI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI CONTRIBUENTI
In tema di IVA, il soccidante e il soccidario, in quanto coinvolti nell'attività di allevamento del bestiame, sono entrambi imprenditori agricoli e possono, pertanto, avvalersi dello speciale regime di detrazione, previsto nel campo dell'agricoltura dall'art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla cessione dei prodotti di cui alla tabella A, parte I, allegata al d.P.R. cit., derivanti dal comune esercizio dell'impresa di allevamento.
Cod. Civ. art. 2170, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 com. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2178, Cod. Civ. art. 2135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)