Sez. 3, Sentenza n. 912 del 24/03/1972 (Rv. 357171 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - LEGGE N 742 DEL 1969 - SOSPENSIONE DEL CORSO DEI TERMINI - CARATTERE INNOVATIVO DELLA NORMATIVA - SITUAZIONI PROCESSUALI ESAURITE - INAPPLICABILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - IN GENERE - SOSPENSIONE NEL PERIODO FERIALE - LEGGE N 742 DEL 1969 - SOSPENSIONE DEL CORSO DEI TERMINI - CARATTERE INNOVATIVO DELLA NORMATIVA - SITUAZIONI PROCESSUALI ESAURITE - INAPPLICABILITA.*
A differenza della disposizione dell'articolo unico della legge 14 luglio 1965 n 818, che limitava la sospensione dei termini processuali a quelli che scadevano nel periodo primo agosto -15 settembre, l'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742 sospende il corso dei termini processuali per la durata del predetto periodo, ma per la sua natura innovativa non e applicabile alle situazioni processuali sorte ed esaurite precedentemente. (V 2451'70, mass n 348714; 1503'70, mass n 347344).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)