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Sez. 3, Sentenza n. 2451 del 20/11/1970 (Rv. 348714 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - LEGGE N 742 DEL 1969 E LEGGE N 818 DEL 1965 - DIFFERENZA - CARATTERE INTERPRETATIVO DELLA LEGGE DEL 1969 - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1970-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/348714-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - LEGGE N 742 DEL 1969 E LEGGE N 818 DEL 1965 - DIFFERENZA - CARATTERE INTERPRETATIVO DELLA LEGGE DEL 1969 - ESCLUSIONE.*

La legge 7 ottobre 1969, n 742, sulla sospensione dei termini processuali non ha carattere interpretativo della precedente legge n 818 del 1965. In base a quest'ultima, la sospensione di diritto dei termini processuali (e, quindi, anche di quello stabilito per l'impugnazione) operava quando tali termini scadevano durante il periodo tassativamente stabilito (1 agosto, 15 settembre) e non anche quando scadevano successivamente. In base, invece, alla nuova legge la sospensione opera di diritto durante il periodo predetto, indipendentemente dalla scadenza del termine. (V 706'70, mass n 345935).*

Riferimenti normativi: Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)