Sez. 3, Sentenza n. 466 del 21/01/1980 (Rv. 403842 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - DISCIPLINA EX ART 1 DELLA LEGGE N 742 DEL 1969 - DATA DI SCADENZA DEI TERMINI - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - DISCIPLINA EX ART 1 DELLA LEGGE N 742 DEL 1969 - DATA DI SCADENZA DEI TERMINI - IRRILEVANZA.*
L'art 1 della legge 7 ottobre 1969 n 742 - a differenza dell'art 1 della legge 14 luglio 1965 n 818 - non si limita a stabilire la sospensione dei termini processuali scadenti nel periodo dal primo agosto al quindici settembre di ogni anno, ma dispone la sospensione, in detto periodo, del decorso dei termini stessi, indipendentemente dalla loro data di scadenza. (Conf 631/73, mass n 362731; (Conf 2948/72, mass n 360695; (Conf 912/72, mass n 357171; (Conf 910/72, mass n 357168).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)