Sez. L, Sentenza n. 3517 del 15/04/1996 (Rv. 497019 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Attività di facchinaggio svolta in regime di autonomia lavorativa - Art. 1 legge 23 ottobre 1960 n. 1369 - Applicabilità - Esclusione - Svolgimento del lavoro tramite organismi associativi - Irrilevanza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
La legge 3 maggio 1955 n. 407 sulla disciplina del facchinaggio, che ha carattere speciale rispetto alla legge 23 ottobre 1960, n. 1369, in tema di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, resta in vigore anche dopo l'entrata in vigore della seconda, come, del resto, esplicitamente previsto dall'art. 5 lett. g) di quest'ultima; ne consegue che l'attività di facchinaggio, purché svolta in regime di autonomia, anche a favore di aziende di trasporto è consentita e non ricade comunque nei divieti e nelle limitazioni previsti dalla cit. legge 1369, il cui art. 1, che vieta di fornire a terzi mere prestazioni di lavoro mediante appalto, subappalto o altro genere di intermediazione, non è applicabile ai facchini liberi esercenti anche quando essi non forniscono la loro opera direttamente ma per il tramite di organismi associativi quali le cooperative di lavoro, le carovane o altre associazioni similari.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1955 num. 407, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 5 lett. G, Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)