Sez. L, Sentenza n. 9819 del 16/09/1995 (Rv. 494053 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE | Medici della medicina generale - Limite di età dei settanta anni ex art. 11 d.P.R. n. 314 del 1990 - Legittimità.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE
Non è illegittimo l'art. 11, comma primo, lettera a), del d.P.R. 28 settembre 1990 n. 314 - che dà esecuzione, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 833 del 1978, ad un accordo collettivo per la regolamentazione dei rapporti delle istituzioni del servizio sanitario nazionale con i medici della medicina generale - nella parte in cui prevede la risoluzione del rapporto convenzionale al raggiungimento da parte del medico dell'età dei settanta anni. Infatti non solo in linea generale gli atti di normazione secondaria, mentre non possono porsi in contrasto con la fonte primaria cui si riferiscono, o con altra legge o con i principi generali dell'ordinamento, possono dettare norme che valgano ad integrare la disciplina legislativa ed a chiarirne l'esatta portata con precetti esplicativi, nel rispetto delle finalità della legge, ma anche, più specificamente, la disposizione in questione si ricollega al rinvio compiuto dal citato art. 48 alla fonte subprimaria per la determinazione dei requisiti di ammissione al rapporto convenzionale, i quali possono riguardare anche le condizioni per lo svolgimento del rapporto e le cause di cessazione, tra cui il limite di età in questione, che è coerente con lo scopo della legge di realizzare le condizioni per il migliore funzionamento del servizio di assistenza sanitaria.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 28/09/1990 num. 315 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)