Sez. L, Sentenza n. 1351 del 03/03/1979 (Rv. 397632 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INAPPLICABILITA - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI - DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INAPPLICABILITA - LIMITI.*
Con la disciplina contenuta nell'art 7 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n 300) il legislatore ha inteso regolare, in maniera autonoma e compiuta, l'istituto delle sanzioni disciplinari limitatamente alle misure tendenti alla conservazione del rapporto di lavoro, con la conseguenza che tale disciplina non e applicabile ai licenziamenti, anche a quelli disciplinari, che restano assoggettati alla normativa della legge n 604 del 1966, salvo che in Sede di contrattazione collettiva sia disposta l'applicabilita delle garanzie procedurali ex art 7 dello statuto dei lavoratori ai licenziamenti disciplinari. Peraltro a tal fine non e sufficiente la mera inclusione nella contrattazione collettiva del licenziamento fra le sanzioni disciplinari, occorrendo che detta contrattazione recepisca le procedure dell'art 7 (anche col richiamo a questa norma) o altre analoghe. (Conf 3845/78, mass n 393411; (Conf 3533/78, mass n 383468; (Conf 4724/76, mass n 393028).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)