Sez. L, Sentenza n. 3845 del 05/08/1978 (Rv. 393411 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO PREVISTO DALL'ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - LICENZIAMENTO PER MOTIVI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO PREVISTO DALL'ART 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - APPLICABILITA - ESCLUSIONE.*
Le Disposizioni dettate dall'art 7 dello statuto dei lavoratori per il procedimento di inflizione delle sanzioni disciplinari non sono applicabili ai licenziamenti per motivi disciplinari, i quali rimangono assoggettati alla normativa di cui alla legge n 604 del 1966, salvo che i contratti collettivi prevedano procedure diverse, anche sostanzialmente coincidenti con quella di cui all'art 7 sopra citato. (Conf 4724/76, mass n 383468; (Conf 4009/76, mass n 382671; (Conf 2989/76, mass n 381761).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2067, Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 2, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 7, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)