Sez. L, Sentenza n. 8200 del 29/08/1997 (Rv. 507299 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravio a favore delle imprese industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno - Effettività delle prestazioni lavorative - Necessità - Applicabilità per lavoratori in cassa integrazione guadagni - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Lo sgravio contributivo previsto, a favore delle imprese industriali ed artigiane operanti nel Mezzogiorno d'Italia, dall'art. 18 del D.L. n. 918 del 1968, convertito con modificazioni dalla legge n. 1089 del 1968, presuppone l'effettività delle prestazioni lavorative e quindi non è applicabile in riferimento a dipendenti dislocati in tale territorio ma posti in cassa integrazione guadagni.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/08/1968 num. 918 art. 18 CORTE COST., Legge 25/10/1968 num. 1089 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)