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Sez. L, Sentenza n. 1753 del 01/03/1985 (Rv. 439707 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - SGRAVI DEGLI ONERI SOCIALI EX LEGGE N. 1089 DEL 1968 - SGRAVIO AGGIUNTIVO PER LE IMPRESE INDUSTRIALI - CON PERSONALE ASSUNTO DOPO IL 30 SETTEMBRE 1968 - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - BENEFICIO DELLO SGRAVIO AGGIUNTIVO - SPETTANZA ALL'IMPRESA CESSIONARIA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439707-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO - SGRAVI DEGLI ONERI SOCIALI EX LEGGE N. 1089 DEL 1968 - SGRAVIO AGGIUNTIVO PER LE IMPRESE INDUSTRIALI - CON PERSONALE ASSUNTO DOPO IL 30 SETTEMBRE 1968 - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - BENEFICIO DELLO SGRAVIO AGGIUNTIVO - SPETTANZA ALL'IMPRESA CESSIONARIA - ESCLUSIONE.*

L'art. 18 della legge n. 1089 del 1968 - che ha introdotto sgravi degli oneri sociali in favore delle imprese nel Mezzogiorno - prevede uno sgravio aggiuntivo in favore delle imprese industriali che, nel concorso di ulteriori requisiti, abbiano assunto personale successivamente al 30 settembre 1968 e quindi persegue la finalità di incentivare l'assunzione di nuovi dipendenti da parte delle aziende già esistenti o la creazione di nuove aziende con la assunzione del relativo personale. Pertanto, ove si verifichi un mero trasferimento d'azienda non spetta il beneficio dello sgravio ulteriore alla impresa cessionaria, anche nell'ipotesi in cui di tale beneficio godesse l'impresa cedente, giacché in tal caso non sono riscontrabili nuove assunzioni, bensì si tratta di una mera successione nel rapporto di lavoro senza la creazione di nuova occupazione. (V 2518/84, mass n 434534; (V 3781/80, mass n 407628).*

Riferimenti normativi: Legge 25/10/1968 num. 1089 art. 18 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)