Sez. 2, Sentenza n. 2193 del 07/11/1978 Ud. (dep. 01/03/1979) Rv. 141264 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA - CRITERIO PRINCIPALE - ENTITA DEL DANNO - CRITERIO SUSSIDIARIO - CAPACITA ECONOMICA DEL DANNEGGIATO - FATTISPECIE.*
REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI COMUNI - DANNO PATRIMONIALE DI RILEVANTE GRAVITA - CRITERIO PRINCIPALE - ENTITA DEL DANNO - CRITERIO SUSSIDIARIO - CAPACITA ECONOMICA DEL DANNEGGIATO - FATTISPECIE.*
Ai fini della applicazione dell'aggravante di cui all'art 61 n 7 cod pen, si deve in primo luogo tener conto della oggettiva entita del danno patrimoniale cagionato dal reato e, solo in via sussidiaria, della capacita economica del danneggiato. (nella specie, e stato ritenuta l'aggravante per la appropriazione indebita di quaranta milioni, anche in considerazione che danneggiata era una societa di fatto ed il danno si rifletteva su solo due soci).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)